Cos’è il TFR dei Dipendenti Pubblici?
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
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A chi è rivolto TFR dei Dipendenti Pubblici?
Hanno diritto al TFR i Dipendenti Pubblici assunti con:
- Contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- Contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- Contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poichè pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.
Quali sono i tempi per la liquidazione del TFR dei Dipendenti Pubblici?
Per pagare il TFR ai dipendenti pubblici i tempi di attesa stanno diventando sempre più lunghi e variano anche a seconda della causa della fine del rapporto lavorativo.
Il TFR viene pagato:
- entro 105 giorni se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
- dopo 1 anno se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età;
- dopo 2 anni se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.
Per quanto riguarda i lavoratori collocati in quiescenza c’è un’ulteriore precisazione da fare: questi hanno diritto al TFR dopo 12 mesi solamente quando il trattamento pensionistico è senza penalizzazioni. In caso contrario la liquidazione viene pagata dopo 24 mesi.
Caltanissetta (CL)